La possibilità consentita dall’art. 2215 bis c.c. di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell’articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all’art. 217, comma 2, l. fall. È dunque compito dell’amministratore prevenire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati (nella specie, la corte ha confermato la decisione dei giudici del merito circa la sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, posto che l’imputato non aveva predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né aveva provveduto al recupero dei dati contabili, possibile nel caso di specie come sottolineato nello stesso ricorso, mettendoli a disposizione degli organi fallimentari).