Rinviata alle sezioni Unite la questione relativa ai presupposti per azionare la responsabilità personale del liquidatore di società di capitali per debiti non assolti da questa. La Cassazione chiede se a tale scopo occorra la previa iscrizione a ruolo dei debiti a nome della società o se sia sufficiente la mera verifica da parte dell’agenzia delle Entrate di un debito tributario non pagato dalla società di capitali. Ex articolo 36, Dpr n. 602/1973, rispondono dei debiti della società di capitali gli ex amministratori e i liquidatori che abbiano omesso di versare tributi preferendo debiti di ordine inferiore ai tributari. Un comportamento che si può risolvere, per la Cassazione, alternativamente: nell’omesso accantonamento dell’importo del debito tributario in sede di bilancio finale di liquidazione o nel pagamento di debiti di rango inferiore rispetto ai debiti d’imposta. La responsabilità dei liquidatori, che si aggiunge a quella dei soci delle società di capitali, limitatamente alle somme riscosse in sede di liquidazione o nei due anni antecedenti, ha natura civilistica, e non tributaria, ed è autonoma rispetto a quella della società. Non si tratta di una obbligazione sussidiaria dipendente, quale potrebbe essere quella dei soci delle società di persone. Per azionare la responsabilità occorre poi la notifica di un atto motivato con le ragioni della chiamata in causa del liquidatore o del socio. Con l’ordinanza si chiede se per promuovere la responsabilità del liquidatore occorra che il debito della società sia previamente iscritto a ruolo: se così fosse, in caso di società estinta prima dell’entrata in vigore della norma che prevede la posticipazione di 5 anni degli effetti della cancellazione della stessa (articolo 28, del Dlgs n. 175/2014) il fisco dovrebbe emettere delle cartelle di pagamento a nome degli ex soci, nella loro qualità di successori ex lege della società stessa.