OBBLIGO DEL GIUDICE DI DARE UN NUOVO TERMINE AI SENSI DELL’ART. 182 C.P.C. PER LA SANATORIA DEGLI ATTI PROCESSUALI NEI GIUDIZI DI MERITO. Cassazione civile sez. un., 21/12/2022, (ud. 11/10/2022, dep. 21/12/2022), n.37434.

L'istituto della ratifica dell'operato del "falsus procurator" (art. 1399 c.c.) resta radicalmente estraneo al processo, come si è detto, retto da norme di diritto pubblico, le quali, se è pur vero che hanno lo scopo di soddisfare una privata pretesa, ciò perseguono attraverso un modello improntato a principi largamente non disponibili, fra i quali la

IN CASSAZIONE NESSUNA SANATORIA DELLA PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 182 C.P.C. ECCO COSA DICE LA SUPREMA CORTE IN MERITO. Cassazione civile sez. un., 21/12/2022, (ud. 11/10/2022, dep. 21/12/2022), n.37434.

E' necessitato, di conseguenza, concludere che secondo il vecchio, ma anche il nuovo regime processuale resta preclusa "sanatoria" afferente al difetto di procura speciale per il ricorso di cassazione: occorrendo che la stessa sia rispettosa del principio di specialità, che ne impone, come si è visto, certo e specifico riferimento alla decisione impugnata, non è configurabile un

IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E’ SEMPRE SANABILE ANCHE NEL PROCESSO IN OGNI STATO E GRADO. COSI’ DICE LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. Cassazione civile sez. un., 21/12/2022, (ud. 11/10/2022, dep. 21/12/2022), n.37434.

E' possibile agire nell'interesse e nel nome altrui. Ciò frequentemente accade per la volontà negoziale dei privati. Può, poi, trattarsi di rappresentanza organica di soggetto diverso dalla persona fisica, a sua volta distinta da un collegamento pubblicistico (rappresentanza dello Stato, di enti statuali ed enti locali, territoriali o meno) o da un collegamento privatistico (basti

LA CASSAZIONE CI DA ANCORA UNA VOLTA RAGIONE! ORDINANZA N. 189/2023 DEL 5.1.2023. LE REGOLE SULLA DECISIONE!!

Il Supremo Giudice di Cassazione, in accoglimento delle nostre doglianze come formulate nel controricorso, con ordinanza del 5.1.2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di controparte, alla stregua dei seguenti assunti: - per giurisprudenza costante è compito del giudice di merito quello di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2022, n.35536 Alle Sezioni Unite stabilire la distinzione tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti ai fini del termine di decadenza per l’azione di recupero da parte del Fisco

Occorre trasmettere gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, della soluzione del contrasto giurisprudenziale sul tema della distinzione tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti, ai fini dell'individuazione del termine di decadenza per l'azione di recupero da parte del Fisco.

RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE NEI CONFRONTI DEL FISCO. RINVIATA ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE RELATIVA AI PRESUPPOSTI PER AZIONARE LA RESPONSABILITA’ PERSONALE DEL LIQUIDATORE, ALLA LUCE DELLA NORMATIVA DI CUI AL DPR 602/1973. Cassazione civile sez. trib., 06/12/2022, n.35805.

Rinviata alle sezioni Unite la questione relativa ai presupposti per azionare la responsabilità personale del liquidatore di società di capitali per debiti non assolti da questa. La Cassazione chiede se a tale scopo occorra la previa iscrizione a ruolo dei debiti a nome della società o se sia sufficiente la mera verifica da parte dell'agenzia

ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO E DEL GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST E 47 CARTA DIRITTI FONDAMENTALI). LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 5 BIS DEL PROCESSO TRIBUTARIO, COME PRINCIPIO RICOGNITIVO DI GARANZIE COSTITUZIONALI ED UNIONALI GIA’ ESISTENTI.

La legge 130/2022 ha modificato l'art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/1992 in materia di processo tributario, stabilendo testualmente:" L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato". In tale contesto l'Amministrazione finanziaria non può "adagiarsi" su interpretazioni "acritiche/cartolari" non supportate da specifici elementi di prova, limitandosi a rideterminare il reddito di società

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