CASSAZIONE SEZ. I 26/08/2021, n.23492 – In caso di morte del procuratore il termine per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ne ha avuto conoscenza legale
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza