PER EVITARE LA DECADENZA EX ART. 1957 C.C. L’ISTANZA NEL TERMINE SEMESTRALE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE GIUDIZIALE.
Cassazione civile sez. III, 24/08/2023, (ud. 05/07/2023, dep. 24/08/2023), n.25197. Infatti, l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore